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Contributo di vigilanza per le società cooperative: biennio 2023-2024

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13 Luglio 2023 Stampa

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 maggio 2023 con il quale viene determinato il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024.

Il contributo da versare

Il contributo dovuto dalle società cooperative ripartito secondo la seguente tabella:

FasciaImportoNumeroCapitale sottoscrittoFatturato
A280,00 €fino a 100fino a 5.160,00 €fino a 75.000,00 €
B680,00 €da 101 a 500da 5.160,01 € a 40.000,00 €da 75.000,01 € a 300.000,00 €
C1.350,00 €superiore a 500superiore a 40.000,00 €da 300.000,01 € a
1.000.000,00 €
D1.730,00 €superiore a 500superiore a 40.000,00 €da 1.000.000.01 € a
2.000.000,00 €
E2.380,00 €superiore a 500superiore a 40.000,00 €superiore a 2.000.000,00 €

Per quanto riguarda le Società di mutuo soccorso il contributo dovuto è rappresentato dalla seguente tabella:

FasciaImportoNumero sociContributi mutualistici
A280,00 €fino a 1.000fino a 100.000 €
B560,00 €da 1.001 a 10.000da 100.001 € a 500.000 €
C840,00 €oltre 10.000oltre 500.000 €

La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle qui sopra richiede il possesso contestuale di tutti i parametri previsti. Le società cooperative e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022.

Riduzioni ed esenzioni del contributo

Le società cooperative e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2023/2024 (8 ottobre 2023) sono tenute al pagamento del contributo minimo.

Il termine del pagamento per le società cooperative e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023.

Modalità e termini di versamento

I contributi dovranno essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • Codice 3010: contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento;
  • Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento;
  • Codice 3014: sanzioni.

Il termine per il versamento del contributo è fissato per l’8 ottobre 2023.

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