E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 maggio 2023 con il quale viene determinato il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024.
Il contributo da versare
Il contributo dovuto dalle società cooperative ripartito secondo la seguente tabella:
Fascia | Importo | Numero | Capitale sottoscritto | Fatturato |
A | 280,00 € | fino a 100 | fino a 5.160,00 € | fino a 75.000,00 € |
B | 680,00 € | da 101 a 500 | da 5.160,01 € a 40.000,00 € | da 75.000,01 € a 300.000,00 € |
C | 1.350,00 € | superiore a 500 | superiore a 40.000,00 € | da 300.000,01 € a 1.000.000,00 € |
D | 1.730,00 € | superiore a 500 | superiore a 40.000,00 € | da 1.000.000.01 € a 2.000.000,00 € |
E | 2.380,00 € | superiore a 500 | superiore a 40.000,00 € | superiore a 2.000.000,00 € |
Per quanto riguarda le Società di mutuo soccorso il contributo dovuto è rappresentato dalla seguente tabella:
Fascia | Importo | Numero soci | Contributi mutualistici |
A | 280,00 € | fino a 1.000 | fino a 100.000 € |
B | 560,00 € | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 € a 500.000 € |
C | 840,00 € | oltre 10.000 | oltre 500.000 € |
La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle qui sopra richiede il possesso contestuale di tutti i parametri previsti. Le società cooperative e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022.
Riduzioni ed esenzioni del contributo
Le società cooperative e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2023/2024 (8 ottobre 2023) sono tenute al pagamento del contributo minimo.
Il termine del pagamento per le società cooperative e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023.
Modalità e termini di versamento
I contributi dovranno essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- Codice 3010: contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento;
- Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento;
- Codice 3014: sanzioni.
Il termine per il versamento del contributo è fissato per l’8 ottobre 2023.