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Decreto Dignità: le novità di carattere fiscale, spiegate dai nostri esperti

7 minuti di lettura
30 Luglio 2018 Stampa

Il Decreto Dignità (DL 87/2018) è approdato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dallo scorso 14 luglio.
aver approfondito le novità in materia lavoristica, con un focus dettagliato sulle modifiche ai contratti di lavoro a tempo determinato, analizziamo ora le disposizioni di carattere fiscale: in particolare per quanto riguarda le restrizioni dell’agevolazione da iper-ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione del bene, l’eliminazione dello split payment per i professionisti ed una miniproroga per lo “spesometro” del terzo trimestre 2018.

Recupero dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

La disposizione di cui all’articolo 7, si inserisce in un insieme di misure (articoli da 5 ad 8) finalizzate ad arginare il fenomeno della delocalizzazione delle attività economiche delle imprese che hanno ricevuto aiuti, in qualunque forma, imponendo in generale la restituzione del beneficio oltre a sanzioni pecuniarie.
particolare, la norma subordina l’applicazione dei benefici dell’iper ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Di conseguenza, è introdotto nella disciplina dell’iper ammortamento un meccanismo di “recupero” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di:

  • – cessione a titolo oneroso, oppure di

  • – delocalizzazione all’estero.

La norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti. Ciò anche nell’ipotesi in cui la destinazione all’estero avvenga verso strutture produttive appartenenti alla stessa impresa nazionale.
considerazione del carattere innovativo della previsione, è stabilito che tale restrizione si applichi agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge).
meccanismo del “recupero” non si applica agli investimenti “sostitutivi”: il comma 4 dell’articolo in commento, infatti, prevede espressamente l’esclusione del recupero del beneficio nelle ipotesi in cui il bene acquistato con le agevolazioni sia ceduto per sostituire il bene originario con un altro investimento avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, oppure per realizzare l’interconnessione (ipotesi previste dai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017).

Applicazione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

L’articolo 8 intende meglio disciplinare il trattamento, agli effetti del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri beni immateriali previsti tra i costi ammissibili.
questo riguardo viene espressamente stabilito che i costi in questione non assumono rilevanza se l’acquisto deriva da operazioni infragruppo.
trattandosi di una modifica che non interferisce con la determinazione dell’imponibile e dell’imposta di periodo, la norma, nel fissarne l’applicazione a decorrere dalla data di inizio del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (coincidente nella generalità dei casi con il 2018), prevede espressamente la deroga dello statuto dei diritti del contribuente.
confermato che in ogni caso – vale a dire a prescindere dalla circostanza che l’operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti o, fino al 2017, anche con altre imprese del gruppo – l’ammissibilità dei costi in questione è pur sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell’impresa acquirente.

Disposzioni in materia di Redditometro

La disposizione interviene sull’istituto del redditometro, al fine di orientarlo maggiormente in chiave di contrasto all’evasione fiscale.
norma finora vigente prevedeva che, salva la prova contraria da parte del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.
elementi indicativi di capacità contributiva sono stati individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2015.
La novità, introdotta dal decreto in oggetto, consiste nel prevedere che il Ministero dell’Economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
conseguenza, il decreto ministeriale del 16 settembre 2015, finora vigente, non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno di imposta 2016 e successivi.
tuttavia fatti salvi (come previsto dal comma 3), gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti previsti dall’art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. La norma dispone altresì che, in ogni caso, non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

La disposizione interviene sulla tempistica di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro), che a regime deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale.
disposizione in oggetto, con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018, prevede che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.
, il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l’invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

Split Payment: abolizione per i professionisti

L’articolo 12 prevede l’abolizione dello split payment per i compensi relativi alle prestazioni di servizi rese da professionisti, assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. n. 600/1973, nei confronti della Pubblica Amministrazione allargata.
disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018 ( data di entrata in vigore del decreto in oggetto).

Società sportive dilettantistiche

L’articolo 13 abroga alcune disposizioni in materia, introdotte con la legge di bilancio 2018, sia perché hanno presentato criticità nell’attuazione, sia perché non coordinate con altre misure introdotte con la riforma del “terzo settore”.
 è abrogato il comma 353 della legge n. 205/2017, che prevedeva che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro anche in forma societaria. Si torna, quindi, al divieto di lucro soggettivo che caratterizzava tanto le associazioni sportive dilettantistiche quanto le Società sportive dilettantistiche.
, sono abrogati anche i commi 354 (lo statuto), 355 (regime fiscale agevolato, con decorrenza dal periodo d’imposta 2018), 358 (rapporti giuslavoristici), 359 (la qualificazione dei redditi) e 360 (la disciplina previdenziale), nonché sono soppresse altre disposizioni per attuare un coordinamento normativo.
È altresì soppresso il n. 123-quater, Tab.A, parte III, D.P.R. n. 633/72 (che era stato introdotto dal comma 357 legge bilancio 2018), che prevedeva l’aliquota IVA 10% sui servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti dalla società.

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