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Doppia imposizione contributiva per i soci amministratori di una Srl

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5 Ottobre 2016 Stampa

obbligo di doppia contribuzione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016, ha chiarito che la coesistenza di attività riconducibili al commercio e all'amministrazione della società comporta l'obbligo di doppia contribuzione.

Quindi per il soggetto che svolge attività di amministratore o socio e che lavora anche nella Srl, tanto più se nell'ambito di una piccola società, non scatta il criterio dell’attività prevalente, ma quello della sussistenza degli elementi della abitualità e professionalità della prestazione lavorativa, rendendo di conseguenza possibile la doppia imposizione contributiva.

La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito, fermo restando che l'onere probatorio grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600).

Ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.

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