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Fisco e agricoltura/esenzione irpef «piena» per coltivatori diretti e iap

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10 Aprile 2018 Stampa

Esenzione applicabile per il triennio 2017-2019. In passato l’esenzione veniva usufruita sul solo reddito agrario in quanto il reddito dominicale sfuggiva comunque dall’imposta in quanto l’immobile non locato era soggetto a Imu.
dal 2016 anche l’Imu non è più dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, quindi l’esenzione da Irpef viene ora usufruita in misura piena.
’esenzione da Irpef sui redditi dei terreni riguarda le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ancorché soci di società semplici iscritti nella gestione previdenziale agricola e si applica per il triennio 2017 – 2019.

A chi si rivolge l'agevolazione?

L’agevolazione riguarda i terreni coltivati direttamente e agisce sia sul reddito dominicale che agrario per i proprietari conduttori, mentre si applica sul reddito agrario per gli affittuari. Il reddito dominicale viene invece tassato per i proprietari con terreni concessi in affitto. Nei modelli di dichiarazione dei redditi 2018 per le persone fisiche e società semplici, pubblicati sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, emerge che comunque la dichiarazione dei redditi deve essere presentata e con l’ausilio di un codice che segnala l’esenzione.
2016 è inoltre entrata in vigore l’esenzione da Imu sui terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con iscrizione Inps. Anche le società agricole che possono essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, se la qualifica la possiede il socio per le società di persone o l’amministratore per quelle di capitali, devono essere considerati esenti da Imu.

Inoltre, dal 2015 ha trovato definitiva conferma l’esenzione dall’Irap nel settore agricolo. In questo caso l’esenzione non ha natura soggettiva ma oggettiva. Essa si applica infatti a tutti i soggetti che operano nel settore agricolo relativamente alle attività rientranti nel reddito agrario. Quindi gli operatori del settore devono scomporre l’attività fiscalmente agricola da quella eccedente e solo per questa si deve applicare l’imposta regionale con l’aliquota ordinaria. È il caso per esempio delle attività agrituristiche che pur essendo agricole sotto il profilo civilistico non lo sono fiscalmente e quindi assolvono l’Irap normalmente.

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