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Il nuovo Decreto Semplificazioni modifica il Superbonus 110%

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77, arriva l’ennesimo correttivo alla disciplina del cosiddetto “Superbonus 110%”. Obiettivo dichiarato, allargare la platea dei beneficiari e semplificare le procedure di accesso ai benefici fiscali previsti per chi intenda migliorare l’efficienza energetica e antisismica del proprio immobile.

Vediamo in sintesi le principali modifiche introdotte:

L’abbattimento delle barriere architettoniche

Questo intervento non è più solo “trainato” dagli interventi di efficientamento energetico, ma viene inserito tra gli interventi trainati anche dal sismabonus 110%. Infatti:

Il comma 4 dell’art.119 del cosiddetto “Decreto Rilancio”, dedicato agli interventi di miglioramento sismico degli edifici, viene integrato inserendo l’aliquota del 110% anche agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati dal comma stesso e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della norma (cioè che non siano già “trainati” da interventi di efficientamento energetico).

Il Superbonus per gli enti del terzo settore

Il decreto interviene modificando i limiti di spesa per alcuni soggetti legati al terzo settore, in particolare:

per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) dell’art.119 (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale), che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, viene previsto l’inserimento del comma 10-bis che lega i limiti di spesa per le unità immobiliari alla superficie complessiva dell’immobile;

in particolare il 10-bis recita: “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.

Superbonus 110% con presentazione della CILA

La modifica più rilevante in termini di semplificazione è introdotta al comma 13-ter dell’art.119, che viene completamente sostituito. In particolare:

Gli interventi, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Segnaliamo che la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta tuttavia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Con l’introduzione di quest’ultima modifica, si intende risolvere quello che è stato fino ad ora il problema più rilevante per l’accesso al beneficio del superbonus 110%: l’accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia. Gli interventi che non comportano demolizione e ricostruzione sono considerati quindi manutenzione straordinaria e potranno essere avviati dietro presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui il tecnico non dovrà più verificare lo stato legittimo e non si dovranno più attendere i tempi tecnici di accesso agli atti, che in molti casi comportano una ricerca documentale  di archivio, ulteriormente rallentati da pandemia e impennata delle domande a cui la pubblica amministrazione non era preparata a rispondere nei tempi regolamentari.

Possiamo considerare risolto il problema procedurale ma rimangono in essere le responsabilità in capo al beneficiario e al tecnico, che nella CILA dovrà comunque rappresentare lo stato dell’edificio e le cui dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica, sia edilizia da parte dell’ufficio tecnico comunale, sia fiscale in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% e Bonus edilizia

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