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Il nuovo tracciato della fattura elettronica

22 Dicembre 2020 Stampa

Dal 1° gennaio 2021 l’emissione delle fatture dovrà avvenire nel rispetto delle novità introdotte con il provvedimento del 20 Aprile 2020. Le novità introdotte da tale provvedimento sono caratterizzate dall’introduzione di maggiori dettagli in alcuni elementi della fattura stessa, oltre all’introduzione di nuove tipologie di documento.

La richiesta di maggiori dettagli all’interno dei dati della fattura riguarda come già detto, l’introduzione di nuovi codici “natura” abbinate a quelle aliquote IVA che identificano le seguenti operazioni:

  • operazioni fuori campo IVA o non soggette ad IVA;
  • operazioni non imponibili;
  • operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge).

Nuovi codici natura

Operazioni non soggette: fino al 31 dicembre 2020 le aliquote che identificano le operazioni non soggette ad IVA vengono comunicate con codice natura N2. Dal 2021 la natura N2 verrà sostituita da natura:

  • N2.1 che identificherà le operazioni prive del requisito di territorialità iva (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972)
  • N2.2 per gli altri casi di operazioni non soggette ad IVA.

Operazioni non imponibili: La natura N3 che fino al 31/12/2020 raggruppa le operazioni non imponibili in senso lato, dal 01/01/2021 tali operazioni dovranno essere comunicate con il seguente dettaglio:

  • N3.1: esportazioni
  • N3.2: cessioni intracomunitarie
  • N3.3: cessioni verso San Marino
  • N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5: operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
  • N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge)
Le operazioni in reverse charge interno in genere tutte le casistiche rientranti nell’articolo 17 del dpr 633/1792 oltre che l’articolo 74 relativamente a pallet e materiali di riciclo come cascami rottami e simili.

Per tali tipologie di operazioni che fino al 31/12/2020 posso essere comunicate ancora con natura unica natura N6, dal 2021 si avrà il seguente dettaglio:

  • N6.1: cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2: cessione di oro e argento puro
  • N6.3: subappalto nel settore edile
  • N6.4: cessione di fabbricati
  • N6.5: cessione di telefoni cellulari
  • N6.6: cessione di prodotti elettronici
  • N6.7: prestazioni comparto edile e settori connessi (es. servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (art. 17, c. 6, lett. A-ter))
  • N6.8: operazioni settore energetico
  • N6.9: altri casi

Altra novità i vigore dal 2021 riguarda la tipologia di documento

Relativamente alle tipologia di documento le nuove disposizioni in modo facoltativo prevedono la possibilità di inviare allo SDI anche i documenti emessi con le finalità di integrazione di fatture ricevute in tutti i casi in cui il committente o il cessionario ricevono dal proprio prestatore o cedente fatture per le quali la normativa iva prevede appunto l’integrazione del documento di ricevuto (esempio casi di reverse charge; acquisti di servizi di beni o di servizi da soggetti non residenti e ed altri casi).

Tipo di documento da indicare per i casi di integrazione di fattura ricevuta

  • TD16: integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi all’estero;
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72;

Nelle casistiche di cui sopra il soggetto che riceve la fattura da integrare può inviare allo SDI il documento integrato con uno dei codici sopra elencati. Tale modalità operativa risulta ad oggi facoltativa. L’operatore per l’anno 2021 può limitarsi a integrare la fattura procedendo con le stesse modalità seguite fino al 31/12/2020

  • TD21: autofattura per splafonamento;
  • TD22: estrazione beni da deposito IVA;
  • TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA ;
  • TD24: fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett.a L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Il Cedente/Prestatore nel caso di:

– cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce

– prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (es. proforma, rapporto d’intervento) effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto può emettere una fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a), del DPR n. 633/72 adoperando il TD24 e trasmetterla allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e annotarla entro gli stessi termini”

  • TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett.b; (triangolazioni interne)
  • TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72); (confluiscono nel rigo VE40 del Modello IVA 2020 per rettifica volume d’affari)
  • TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Altre novità previste riguardano

  • nuova tipologia di pagamento MP23 “ pagamento PA”;
  • nuove tipologie di ritenute da applicare nei casi in cui il contributo è a carico del prestatore
  • RT03 contributo inps
  • RT04 Enasarco
  • RT05 contributo ENPAM
  • RT06 altro tipo di contributo

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