Torna all'elenco

Lavoratori autonomi occasionali, nuovi obblighi per i committenti

3 minuti di lettura
20 Dicembre 2021 Stampa

Il decreto fisco-lavoro (DL n.146/2021) ha introdotto importanti novità sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare (ne abbiamo parlato qui). Ora, nella fase di conversione in legge del provvedimento, segnaliamo due nuovi emendamenti che modificheranno ulteriormente il cosiddetto Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008) e introdurranno nuove misure di contrasto al lavoro irregolare.

In attesa che la normativa sia pubblicata in Gazzetta Ufficiale e con essa le specifiche tecniche dell’INL, anticipiamo qui i contenuti salienti dei due emendamenti.

Le novità

Entrambi gli emendamenti approvati al Senato e ora in discussione alla Camera, si concentrano sui lavoratori autonomi occasionali, cioè quei lavoratori che ai sensi dell’art.2222 e seguenti del codice civile, si impegnano a compiere un lavoro o servizio senza vincoli di subordinazione, nei confronti di un committente. Quei rapporti di lavoro cioè la cui attività è resa in via eccezionale e in cui il lavoratore svolge la propria attività in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

Un ambito in cui il legislatore intende intervenire per contrastare forme elusive nell’utilizzo di questa specifica tipologia contrattuale. Come? Vediamo i due emendamenti proposti.

Lavoratori autonomi occasionali privi delle condizioni previste per legge

Come anticipato nella notizia dedicata alle principali novità previste su questo fronte dal decreto fisco-lavoro, il provvedimento ridefinisce la percentuale di lavoratori per cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e le ASL, possono sospendere l’attività imprenditoriale, portandola dal 20 al 10 per cento del totale.

L’emendamento proposto prevede ora che i lavoratori autonomi occasionali trovati in azienda senza i requisiti previsti dalla normativa di riferimento (es: totale autonomia organizzativa, occasionalità della prestazione, assenza di vincoli di subordinazione, etc…) saranno computati nella percentuale dei lavoratori irregolari. Come detto sopra, nel caso in cui questa percentuale raggiunga il 10 per cento del totale, gli ispettori dovranno sospendere l’attività lavorativa.

Comunicazione di avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale

Il secondo emendamento introduce l’obbligo per il committente di effettuare una comunicazione preventiva all’INL, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica. Una modalità peraltro già prevista per le comunicazioni che i datori di lavoro devono effettuare per i lavoratori intermittenti (vedi art.15, co.3, D.Lgs n. 81/2015).

Ciò significa che la comunicazione può avvenire secondo le seguenti modalità:

  • On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it;
  • Posta elettronica, anche non PEC, ma in questo caso dovrà essere allegato un modello con i dati richiesti;
  • Sms;
  • App;
  • Fax all’Ispettorato Territoriale del lavoro competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva comporta inoltre una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

Come detto sopra, la finalità della norma è svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. Occorre dunque prestare attenzione alla “genuinità” del rapporto, ricordando – ancora una volta – che si può parlare di contratto di prestazione occasionale d’opera nelle ipotesi in cui una persona, verso un corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

    Richiesta Informazioni

    Compila il modulo e sarai ricontattato al più presto


    Informativa Privacy

    Dichiarare di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali selezionando la casella: "Acconsento al trattamento dei dati personali"
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Per inviare la richiesta, clicca su Invia e attendi il box verde di conferma.Riceverai inoltre un'email di riepilogo.

    News correlate