Nel contesto attuale, in cui si discute ampiamente di temi quali il salario minimo, è fondamentale considerare le problematiche legate al lavoro precario. Tuttavia, esistono strumenti legali che permettono un utilizzo flessibile della forza lavoro, tra cui la somministrazione. Nel corso degli ultimi 25 anni, le normative sono state affinate, garantendo diritti economici e normativi significativi ai lavoratori coinvolti.
In questo articolo, esploreremo le recenti novità legislative in materia di lavoro somministrato, compresi il “Decreto mille proroghe” e il “Decreto Lavoro” (D.L. n. 48/2023), e il loro impatto sul mondo del lavoro.
Il Decreto mille proroghe e il limite dei 24 Mesi
Il “Decreto mille proroghe” ha parzialmente risolto un problema normativo derivante dal D.L. n. 104/2020. Quest’ultimo imponeva alle Agenzie di somministrazione di non inviare lavoratori in missione per periodi superiori a 24 mesi se assunti a tempo indeterminato. Il legislatore ha esteso questa scadenza fino al 30 giugno 2025. Tuttavia, questa data potrebbe essere rivista in futuro, poiché al momento non presenta giustificazioni legittime. Pertanto, le Agenzie di Lavoro possono ora inviare lavoratori anche a tempo determinato per periodi superiori ai 24 mesi.
Le novità del Decreto Lavoro
Il cosiddetto “decreto lavoro” (D.L. n. 48/2023) ha introdotto significative novità nel settore della somministrazione. È stato creato un quadro più equilibrato per le causali (ne abbiamo parlato qui), superando le restrizioni del “decreto dignità” (D.L. 87/2018). Inoltre, le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato ora si applicano anche alla somministrazione a termine.
Nei primi 12 mesi di un contratto di somministrazione a termine, inclusi proroghe e rinnovi, non è necessario specificare alcuna causale. Tuttavia, superata questa soglia, è obbligatorio individuare una causale per i successivi 12 mesi. Questa causale può essere trovata nei contratti collettivi anche di secondo livello, nelle contrattazioni aziendali e per esigenze tecniche, organizzative o produttive, o in sostituzione di altri lavoratori.
Contingentamento dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato
Una delle nuove disposizioni del “decreto lavoro” riguarda il contingentamento dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato. Il D.Lgs n.81/2015 fissa un limite del 20% rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno. Questo limite può essere diverso secondo la contrattazione collettiva. Per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si calcola sul numero dei dipendenti in forza a tempo indeterminato nel momento in cui si stipula il contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
Tuttavia, alcune categorie di lavoratori sono escluse da questo calcolo, come quelli assunti con contratto di apprendistato o dalle liste di mobilità ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, o ancora i lavoratori assunti dopo un periodo di fruizione dell’integrazione salariale da almeno sei mesi o quelli qualificati come “svantaggiati” o “molto svantaggiati” (Regolamento UE n. 651/2014).
Il lavoro somministrato offre flessibilità con garanzie legali per i lavoratori. Le recenti novità legislative, compreso il “decreto mille proroghe” e il “decreto lavoro”, stanno modellando il futuro del lavoro somministrato in Italia. Tuttavia, è fondamentale per i datori di lavoro comprendere le nuove regole e sfruttarle a vantaggio della propria attività. La flessibilità è il futuro, ma va gestita con attenzione per garantire il benessere dei lavoratori e il successo delle imprese.