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Le novità del Decreto Proroghe

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5 Ottobre 2023 Stampa

Il Decreto Proroghe (D.L. n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29.9.2023) introduce disposizioni urgenti in materia di proroghe dei termini legislativi, con un focus sulle questioni fiscali. Il decreto è entrato in vigore il 30 settembre 2023, subito dopo la sua pubblicazione, ma è importante sottolineare che è attualmente in fase di conversione in legge, quindi le disposizioni potrebbero subire modifiche ed integrazioni. Vediamo qui le principali novità contenute nel decreto.

Assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci e trasformazione in società semplice

L’art. 4 ha esteso i termini per attuare operazioni agevolate quali l’assegnazione di beni ai soci, la cessione di beni ai soci e la trasformazione in società semplice. Questi termini sono stati spostati dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023. Entro la stessa data, ossia il 30 novembre 2023, devono essere pagate integralmente le imposte sostitutive dell’8% (10,5% in alcuni casi) sulle plusvalenze e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.

Proroga della comunicazione dei dati nel quadro RS per i contribuenti in regime forfetario

L’art. 6 ha rinviato al 30 novembre 2024 la scadenza per la comunicazione delle informazioni relative all’attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021) per imprenditori e professionisti in regime forfetario secondo la Legge n.190/2014. Questo rinvio è giustificato dalla necessità di allineare le richieste informative con i principi della legge di delega fiscale (Legge n. 111/2023).

Riduzione del periodo per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas del 1° e 2° trimestre 2023

L’art. 7 del DL 132/2023 ha anticipato dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 la scadenza per l’uso dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al primo e secondo trimestre del 2023. Questo cambiamento si applica anche ai cessionari.

Rimessione in termini dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti dei comuni lombardi colpiti dal maltempo

L’art. 3 prevede una rimessione in termini per i versamenti tributari, contributi previdenziali, premi INAIL scaduti tra il 4 luglio 2023 e il 31 luglio 2023 per i soggetti residenti o con sede legale/operativa nei Comuni della Lombardia colpiti da eventi meteorologici eccezionali. Questi versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 ottobre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ulteriore proroga per il regime di rideterminazione del valore delle cripto-attività

L’art. 2 ha prorogato dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% necessaria per la rideterminazione del valore delle cripto-attività. Questo regime fiscale è stato ridefinito dalla legge di bilancio 2023. L’imposta sostitutiva può essere pagata in un’unica soluzione entro il 15.11.2023 o in rate annuali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

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