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Le novità fiscali del Decreto Energia

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5 Ottobre 2023 Stampa

Il Decreto Legge n.131 del 29 settembre 2023, noto come “Decreto Energia” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228), ha introdotto importanti disposizioni fiscali. Ecco una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

Riduzione dell’aliquota IVA per il gas metano 

L’articolo 1, comma 5 del decreto prevede una significativa riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano utilizzato per scopi civili e industriali. Queste forniture, contabilizzate nelle fatture relative ai consumi di ottobre, novembre e dicembre 2023, saranno soggette a un’IVA del 5%, anziché al 10% o al 22% previsti dal DPR n. 633 del 1972, a seconda dei casi.

In caso di fatturazione basata su consumi stimati, l’aliquota IVA ridotta si applica anche alla differenza calcolata in base ai consumi effettivi di questi mesi.

Il comma 6 estende questa riduzione dell’IVA al 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotta da impianti alimentati a gas naturale in contratti di servizio energia e ai servizi di teleriscaldamento. Per il teleriscaldamento residenziale, l’aliquota IVA varia in base alla fonte di energia utilizzata.

Violazioni delle certificazioni dei corrispettivi 

L’articolo 4 affronta le violazioni relative alle certificazioni dei corrispettivi telematici commesse dai contribuenti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. I contribuenti che hanno commesso queste violazioni possono beneficiare del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs., n. 472/1997, fino al 31 ottobre 2023, anche se le violazioni sono già state oggetto di constatazione.

La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto una notifica di contestazione (art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997) prima del perfezionamento del ravvedimento, che deve avvenire entro il 15 dicembre 2023.

Inoltre, il comma 2 specifica che per le violazioni relative all’emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali e all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non si applica la sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

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