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Le novità fiscali del Decreto Sostegni

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24 Marzo 2021 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Sostegni” (D.L 41/2021). In questo articolo proviamo a riassumere le principali novità fiscali contenute nel provvedimento, partendo dalla più attesa: i contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla pandemia.

Contributi a fondo perduto

Il decreto legge 41 supera, come richiesto dalla nostra associazione, la logica dei codici ATECO per l’individuazione dei soggetti meritevoli di sostengo.
Viene ora riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

Altri contributi a fondo perduto

Al fine di sistematizzare le disposizioni sui contributi a fondo perduto:

– Si dispone l’abrogazione  dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

– Viene modificato l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche, i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.

– Viene istituito (articolo 2) un Fondo (700 mln di euro), destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Tali contributi non rilevano fiscalmente.

– Viene previsto (articolo 38) un incremento della dotazione del Fondo destinato alla concessione, agli enti fieristici italiani, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo. Viene altresì istituito un fondo per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi. Per la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro si rinvia ad un decreto del Ministro del turismo.

Registri Iva precompilati

Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione (articolo 4, comma 1 lett a)

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

Rottamazione ter e saldo e stralcio

È considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio), il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni – dettate per la “rottamazione-ter” dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 – ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

Annullamento dei carichi

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli aderenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Definizione avvisi bonari non spediti

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex art. 36-ter, DPR n 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari dell’anno 2020 superiore al 30%  rispetto all’anno precedente (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

Crisi d’impresa

Stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, è differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dall’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, differita al 1° settembre 2021 dall’articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Conservazione digitale documenti tributari

Con il comma 16 si interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari. L’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge n.357/94 stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi. Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’adempimento di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter. In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020.

Dichiarazioni fiscali

Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 e, nel contempo, di permettere all’Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021, è previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2021. In particolare:

  • il termine per l’invio da parte dei sostituti delle CU viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.
  • La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021.
  • È spostato al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Riduzione canone Rai

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport 

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli art. 15 e 15-bis del DL n. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.

Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.

È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

Aiuti di Stato

Il limite di 800.000 euro previsto dall’art. 54 del DL n. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale.

È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

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