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Cosa stabiliscono le linee guida del Garante privacy sui cookies

4 minuti di lettura
21 Dicembre 2021 Stampa

Come anticipato qui, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove Linee guida sui cookies (in allegato in fondo a questo articolo trovate una scheda riassuntiva ndr.), con l’obiettivo di rafforzare il potere degli utenti sull’uso dei loro dati personali quando navigano online.

Come spiegato sul sito del Garante, l’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2014 si è reso necessario alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy, ma ha le sue motivazioni anche in altri fattori. In particolare l’esperienza maturata in questi anni sulla scorretta attuazione delle modalità per rendere l’informativa agli utenti e per l’acquisizione del consenso all’uso dei loro dati, il crescente uso di tracciatori molto invasivi, la moltiplicazione delle identità digitali degli utenti che favorisce l’incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati.

Ora, il meccanismo di acquisizione del consenso online dovrà garantire che al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio cookie di terze parti) o passiva (ad esempio il fingerprinting).

I principali contenuti delle Linee guida sui cookies

Tra le principali novità introdotte ci limitiamo qui a segnalare quella sull’informativa agli utenti e sul consenso.

Informativa

Nel rispetto del Regolamento Ue, l’informativa agli utenti dovrà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. Potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio con pop up, video, interazioni vocali).

Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.

Consenso

Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso cui dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla X da inserire in alto a destra.

Riguardo allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivocabile la volontà di prestare un consenso al trattamento.

Riguardo poi al cookie wall, il sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.

L’Autorità sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.

Gli obiettivi da raggiungere

Il Garante auspica inoltre una codifica universalmente accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione. In attesa di raggiungere questo obiettivo, il Garante richiama i publisher a rendere manifesti nell’informativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno.

Le tempistiche

I titolari dei siti avranno tempo fino al 10 gennaio 2022 per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.

Allegati

    Richiesta Informazioni

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    Informativa Privacy

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