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Milleproroghe 2017: approvato il decreto di conversione

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2 Marzo 2017 Stampa

Milleproroghe 2017: approvato il decreto di conversione

Il decreto milleproroghe è stato approvato definitivamente.

Ecco le principali novità:

– per il 2017 le comunicazioni dei dati delle fatture possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

– Viene ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Intra-2).

Posticipato al 1° novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

– Dal 1° gennaio 2018 la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è effettuata anche per finalità statistiche e gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi.

Comunicazione beni ai soci abrogata.

Abrogata la norma che subordina la facoltà del proprietario di usufruire dell’ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile, derivante dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati) a canone concordato, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini Ici e Imu.

Prorogato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in Italia possono esercitare l’opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quello disciplinato dalla legge 238/2010 e quello previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

Proroga al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento, del termine previsto per l’invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche.

Proroga fino al 31 dicembre 2017 della detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Estesa al 31 dicembre 2017 la possibilità di non computare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti negli stessi territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione in relazione agli eventi sismici dalle persone fisiche, residenti o domiciliate, e dalle persone giuridiche, che hanno la sede legale od operativa, nei comuni colpiti dal terremoto del 2016.

Proroga al 31 dicembre 2017 del termine fino al quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’Imu.

Comunicazione dei beni ai soci: abolita dal Milleproroghe

La disposizione contenuta nel maxi emendamento non abroga la norma contenuta nell’articolo 67, lettera h-ter), del Tuir, la quale prevede che costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore, ma prevede l’abolizione del solo obbligo formale, ovvero all’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

In un’ottica di antievasione, i suddetti commi abrogati prevedevano l’obbligo di comunicare con invio telematico all’Agenzia delle Entrate, i dati anagrafici dei soci o dei familiari che avevano ricevuto in godimento i beni dell’impresa per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

Allo stesso tempo viene eliminata anche la norma che affidava all'Agenzia delle Entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che avevano utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni a favore della società.

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