Considerata la necessità di applicare ai fini IVIE gli stessi criteri IMU, è confermata l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce l’abitazione principale (comprese le relative pertinenze) nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 o A/9). In tali casi va applicata l’aliquota ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, di € 200, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale.
Per l’immobile abitazione principale di più soggetti, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.
Notiziario Fiscale Numero #18 – a cura dell'ufficio Fiscale di Lapam Confartigianatio Imprese
Rinvio aumento aliquote Iva
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Novità IVIE
Utilizzo del contante e pagamenti elettronici
Blocco aumenti tributi / addizionali 2016
Detrazione Iva acquisto unità immobiliare residenziale
Esenzione IRAP agricoltura
Proroga detrazioni per recupero edilizio e risparmio energetico
Bonus mobili ed elettrodomestici giovani coppie
Leasing agevolato prima casa
Maxi ammortamenti
Regime forfetario
Assegnazione agevolata beni d'impresa
Estromissione immobile imprenditore individuale
Note di variazione ai fini Iva
Nuova rateazione cartelle
Riscossione canone RAI
Detassazione premi di produttività
Scadenziario "fiscale" – gennaio 2016