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Scadenziario “Fiscale” – Luglio 2016

13 minuti di lettura
4 Luglio 2016 Stampa

Mercoledì 6 luglio 2016

Modello Unico e IRAP 2016: persone fisiche

Per i contribuenti persone fisiche, imprese e lavoratori autonomi, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, scade il temine per effettuare i versamenti, senza maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

– IRPEF – saldo 2015 e primo acconto 2016
– IRAP – saldo 2015 e primo acconto 2016
– addizionale regionale all'IRPEF – saldo 2015
– addizionale comunale all'IRPEF – saldo 2015 e acconto 2016
– acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata
– saldo IVA 201
5 con maggiorazione ( 0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2016)
– imposta sostitutiva regime contribuenti minimi del 5% saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" del 5% saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva contribuenti forfetari del 15% saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva del 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2015 da quadro EC
– contributi IVS – saldo 2015 e primo acconto 2016
– contributi gestione separata INPS – saldo 2015 – primo acconto 2016
– cedolare secca – saldo 2015 e primo acconto 2016
– contributo di solidarietà del 3% dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a euro 300.000
– IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016)
– IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016)

Studi di settore

Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015

– codice tributo 6494
– e dell'eventuale maggiorazione del 3%
– codice tributo – 4726 per le persone fisiche
– codice tributo – 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modello Unico e IRAP 2016 società di persone

Termine entro il quale effettuare i versamenti senza maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

– saldo e primo acconto IRAP
– saldo IVA 2015 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2016)
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2015 da quadro EC
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015
– imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

Studi di settore

Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015, codice tributo 6494 e dell'eventuale maggiorazione del 3% 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modello Unico e Irap 2016 società di capitali

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i versamenti relativi a:

– saldo e primo acconto IRAP
– saldo IVA 2015 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2016)
– IRES – saldo 2015 e primo acconto 2016
– IRES – maggiorazione del 10,50% delle società di comodo – saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2015 da quadro EC
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015
– imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

Studi di settore

Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2015. codice tributo 6494 e dell'eventuale maggiorazione del 3% 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Diritto annuale CCIAA

Per i soggetti con attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, scade il termine per il versamento senza maggiorazione del diritto annuale 2016 alla Camera di Commercio di appartenenza esclusivamente con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, codice tributo 3850 – Diritto camerale

Giovedì 7 luglio

Modello 730-2016

Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione 730/2016 precompilata e del 730/2016 ordinario.

Il modello 730/2016 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

Questo tipo di dichiarazione deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al Caf o al professionista.

Il 7 luglio, inoltre, è il termine ultimo per trasmetterlo direttamente all'Agenzia delle Entrate nella versione precompilata o in quella ordinaria.

Questa scadenza è stata prorogata al 22 luglio a condizione che i CAF o professionisti abilitati alla data del 7 luglio abbiano già inviato all'Agenzia almeno l'80% delle dichiarazioni elaborate.

Venerdì 15 luglio

IVA fatturazione differita

Ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni (comprovate da documenti di trasporto), spediti o consegnati nel mese precedente.

IVA: annotazione documento riepilogativo fatture di importo inferiore qa 300 euro

Scade il termine per la registrazione del documento riepilogativo relativo alle fatture emesse nel mese precedente di ammontare inferiore a 300 euro (D.L. 70/2011).

L'annotazione del documento riepilogativo sostituisce l'obbligo di annotazione delle singole fatture. Nel documento riepilogativo devono essere indicati: 1) i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare imponibile riepilogato; 2) l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta riepilogati, distinti per aliquota.

L'annotazione di un documento riepilogativo è consentita anche con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro (D.L. 70/2011), relative a beni e servizi acquistati nel mese precedente.

Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate: annotazione delle operazioni effettuate ai sensi della legge 398/91

Scade il termine per annotare nell'apposito prospetto riepilogativo, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di eventuali altri proventi conseguiti nel mese precedente, nell'esercizio di attività commerciali.

Nel prospetto (che deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso), devono essere distintamente annotati:

1) i proventi di cui all'art. 25, comma 1, L 133/99 e successive modificazioni, che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;
) le plusvalenze patrimoniali;
) le operazioni intracomunitarie.

Lunedì 18 luglio

IVA: annotazione e versamenti mensili

I contribuenti IVA devono liquidare il tributo per il mese di giugno 2016 ed effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24.

Codice tributo 6006 – versamento IVA mensile giugno

I contribuenti "mensili" che si avvalgono di terzi (associazioni, studi professionali, ecc.) per la tenuta della contabilità, optando, possono effettuare la liquidazione e il versamento del mese di maggio sulla base delle registrazioni del mese di maggio.

IVA: versamento della Vª rata dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale

I soggetti che hanno optano per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale devono effettuare il versamento della Vª rata maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016, esclusivamente mediante modalità telematiche.

Codice tributo 6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

IRPEF: ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono effettuare il versamento delle ritenute operate a giugno 2016, Codice tributo – 1040.

IRPEF: altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a giugno 2016 relative a:

– rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio – Codice tributo 1038;
– contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro – Codice tributo 1040;
– contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto – Codice tributo 1030;
– prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o da attività commerciali non abituali, nei confronti di condomini:

– Codice tributo 1019 (ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF),
– Codice tributo 1020 (ritenuta a titolo d'acconto dell'IRES).

Modello Unico 2016 – persone fisiche

Per le persone fisiche diverse da imprese e professionisti scade il termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

IRPEF – saldo 2015 e primo acconto 2016

– addizionale regionale all'IRPEF – saldo 2015
– addizionale comunale all'IRPEF – saldo 2015 e acconto 2016
– acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata
– saldo IVA 201
5 con maggiorazione ( 0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2016)
– imposta sostitutiva regime contribuenti minimi del 5% saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" del 5% saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva contribuenti forfetari del 15% saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva del 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2015 da quadro EC
– contributi IVS – saldo 2015 e primo acconto 2016
– contributi gestione separata INPS – saldo 2015 – primo acconto 2016
– cedolare secca – saldo 2015 e primo acconto 2016
– contributo di solidarietà del 3% dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a euro 300.000
– IVIE (saldo 2015 e primo acconto 2016)
– IVAFE (saldo 2015 e primo acconto 2016).

Modello Unico 2016 società di persone

Per le società di persone con attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore scade ilo termine entro il quale effettuare i versamenti maggiorati dello 0,40%, relativi a:

– Irap: saldo e primo acconto
– saldo IVA 2015 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2016)
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2015 da quadro EC
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015
– imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

Modello Unico 2016 società di capitali ed enti commerciali

Per le società di capitali ed enti con attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore scade il termine entro il quale effettuare i versamenti maggiorati dello 0,40%, relativi a:

– Irap: saldo e primo acconto
– saldo IVA 2015 con maggiorazione (0,4% per mese o frazione di mese dal 16 marzo 2016)
– IRES – saldo 2015 e primo acconto 2016
– IRES – maggiorazione del 10,50% delle società di comodo – saldo 2015 e primo acconto 2016
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31/12/2015 da quadro EC
– imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2014 e 2015
– imposta sostitutiva del 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

Mercoledì 20 luglio

Soggetti aderenti al regime speciale del MOSS (mini one step shop)

Il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione dal D.L. n. 42 del 31 marzo 2015.

In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini Iva delle operazioni rientranti nel commercio elettronico diretto nei confronti di operatori non economici, avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nella UE sia quelli stabiliti fuori dalla UE.

Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C (operazioni nei confronti di consumatori finali) effettuate in modalità esclusivamente elettronica:

– servizi di telecomunicazione;
– servizi di teleradiodiffusione;
– servizi forniti per via elettronica, in particolare:
– fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– fornitura di software e relativo aggiornamento;

– fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
– fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico dell'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.

Entro oggi scade il termine per il versamento dell'IVA relativa al 2° trimestre 2016 con le seguenti modalità:

– per gli operatori UE, il versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore;
– per gli operatori non UE, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d’Italia.

Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.

Lunedì 25 luglio

IVA comunitaria: elenchi Intrastat mensili

 

 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi resi e ricevuti, registrati o soggetti a registrazione relativi al mese di giugno (soggetti mensili).

IVA comunitaria: elenchi Intrastat trimestrali

Gli operatori intracomunitari con obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrali devono inviare esclusivamente in via telematica i modelli Intrastat relativi alle cessioni e/o acquisti ed alle prestazioni di servizi intracomunitari resi e ricevuti effettuati nel 2° trimestre 2016.

Venerdì 29 luglio

IVA: rimborso infrannuale

Il termine ultimo per la presentazione, all'Agenzia delle Entrate competente, della domanda di rimborso dell'imposta a credito relativa al secondo trimestre 2016 da parte dei contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 38-bis, secondo comma, del D.P.R.633/72, scade in realtà il 22 agosto. Tuttavia, al fine di poter beneficiare della compensazione del credito già dalla scadenza del 22.8, è consigliabile inviare l'istanza entro il mese di luglio.

La presentazione dovrà essere eseguita unicamente con modalità telematica direttamente o mediante intermediari abilitati.

Domenica 31 luglio

Gli adempimenti fiscali che risultano scadenti di sabato o di giorno festivo, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
riportano di seguito gli adempimenti in scadenza domenica 31 Luglio da effettuarsi entro il 20 agosto

Gli adempimenti fiscali che risultano scadenti di sabato o di giorno festivo, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
riportano di seguito gli adempimenti in scadenza domenica 31 Luglio da effettuarsi entro il 20 agosto1

IVA – Invio Dichiarazioni d'intento

A seguito dell'art. 20 del D.Lgs. "Semplificazioni", la comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento è effettuata direttamente dall'esportatore abituale.

Quest’ultimo, una volta ottenuta la ricevuta di presentazione telematica, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione.

In capo al cedente/prestatore (fornitore) è previsto:

– l’obbligo di riscontrare con modalità telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;
– riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Al cedente/prestatore, che effettuerà cessioni/prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario/committente la dichiarazione d’intento con la relativa ricevuta di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista per le operazioni “in mancanza della dichiarazione d’intento”, ovvero dal 100% al 200% dell’imposta.

Annotazione fatture intracomunitarie

Le fatture per gli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure successivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Notiziario Fiscale Numero #24

Brexit: lavoro e fisco in attesa di nuove regole
Al via la Riforma del Terzo Settore
Definito il trattamento fiscale delle obbligazioni argentine
Via agli incentivi per le rinnovabili: ripescati gli esclusi
In arrivo centomila lettere dall'Agenzia delle Entrate per segnalare possibili anomalie ai cittadini
Riduzioni compensate dei pedaggi autostradali
Fatturazione elettronica tra privati in sperimentazione fino ad ottobre

 

Scadenziario – luglio 2016

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