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Sisma 2012: incremento contributo per maggiori costi

25 Maggio 2022 Stampa

Pubblicata un’ordinanza molto attesa dalle imprese e dai tecnici operanti nel cratere. Si tratta infatti dei criteri e delle modalità di riconoscimento, in via eccezionale e una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali. Vediamo insieme le principali novità.

Procedure MUDE

Ambito di applicazione e criteri di riconoscimento (art. 1)

  • Gli interventi per i quali alla data di pubblicazione dell’ordinanza n° 10 (20 maggio 2022 ndr) non sia stata autorizzata l’erogazione del saldo finale, è ammesso il riconoscimento di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi relativi alle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 1 gennaio 2021 fino al completamento dei lavori.
  • L’aggiornamento dei costi delle lavorazioni ammissibili, eseguite e da eseguirsi, a partire dal 1 gennaio 2021 fino al completamento dei lavori, da asseverarsi da parte del direttore dei lavori secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall’Elenco prezzi regionale 2022. I maggiori importi sono riconosciuti nella misura del 90%.
  • L’incremento del contributo può essere riconosciuto entro il limite massimo forfettario del 20% del contributo concesso.
  • In sede di saldo finale si eroga l’importo dell’incremento del contributo.
  • Qualora il beneficiario fosse un’impresa, l’incremento di contributo previsto dalla presente ordinanza è concesso nei limiti previsti dalla regolamentazione degli aiuti in de minimis.

Modalità di presentazione dell’istanza e di riconoscimento dell’incremento di contributo concesso (art. 2)

  • Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza n°10 del 20 maggio 2022, il direttore dei lavori presenta, attraverso integrazione documentale su piattaforma MUDE, una dichiarazione asseverata in merito all’intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d’appalto per effetto di circostanze imprevedibili, riportando lo stato di consistenza raggiunto al 31 dicembre 2020.
  • Per i beneficiari rientranti tra le imprese agricole e le agroindustriali, la dichiarazione asseverata dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.
  • A esito positivo dell’istruttoria il comune procederà alla concessione del contributo nella misura massima forfettaria del 20% del contributo già concesso a copertura dei lavori ammessi e non ancora eseguiti alla data del 1 gennaio 2021, secondo quanto asseverato dal direttore dei lavori.

La quantificazione del contributo effettivamente spettante al beneficiario, eventualmente anche in deroga al costo convenzionale degli interventi, avverrà in sede di erogazione del SAL finale. Questo subordinatamente alla conclusione dell’istruttoria tecnica e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile.

  • In sede di saldo finale il direttore dei lavori redige la contabilizzazione separata dei soli incrementi connessi alla revisione prezzi per le quantità eseguite a far data dal 1 gennaio 2021.
  • In sede di saldo finale il comune, in riferimento alle sole opere ammissibili a contributo, esamina separatamente le rivalutazioni dei costi presentate ai sensi dell’ordinanza. riconoscendo un incremento del contributo sul minor importo tra il limite massimo forfettario e il 90% dei maggiori importi contabilizzati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nel rispetto dei limiti di ripartizione e intensità dell’ordinanza presente ordinanza.
  • La rivalutazione degli importi, secondo quanto disposto dall’ordinanza, non concorre al raggiungimento delle percentuali di avanzamento lavori previste all’art. 8 delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012.

Sfinge

Modalità di presentazione dell’istanza e di riconoscimento dell’incremento di contributo concesso (Art. 3)

  • Il direttore dei lavori, utilizzando la piattaforma SFINGE, deve presentare una dichiarazione asseverata sull’accordo di revisione del prezzo del contratto d’appalto per effetto di circostanze imprevedibili. Il direttore deve riportare lo stato di consistenza raggiunto al 31 dicembre 2020, secondo le seguenti tempistiche:
    • entro il 30 giugno 2022 per le imprese di ogni settore;
    • entro il 15 settembre 2022 per le persone fisiche di ogni settore.
Sisma 2012 - ricorrenza 2022

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