Il governo ha aggiornato le “Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico” (le trovate allegate in fondo a questo articolo ndr.). L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’ultimo “decreto Covid” che dal 1° settembre ha reso obbligatorio l’esibizione del green pass per accedere ad alcune tipologie di trasporto pubblico. Vediamo ora le principali novità.
Trasporto commerciale e non di linea
L’accesso è consentito nel limite della capienza massima dell’80% e solo se muniti di certificazione verde Covid-19 (green pass ndr.) per:
- gli autobus adibiti a servizio di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più due regioni e con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Questa disposizione non si applica a chi è esentato per motivi di salute ed è in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute.
Obblighi e controlli
Le verifiche del green pass (così come previsto da DL n. 52/2021 art.9) dovranno essere effettuate prima di salire a bordo e sono eseguite da chi effettua il servizio di trasporto e dai loro delegati. Inoltre, per i servizi con autobus su tratte infra-regionali e di collegamenti fra due regioni limitrofe, nonché per i servizi di navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano gli stessi obblighi validi per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, cioè l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica (o superiore, tipoFp2 ndr.) e l’applicazione del medesimo coefficiente di riempimento.
Viaggi a lunga percorrenza
Detto ciò, per i viaggi a lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
- La misurazione della temperatura prima di salire a bordo, con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
- L’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo;
- Il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
- L’assunzione dell’impegno da parte dei viaggiatori di comunicare al vettore (la società di trasporto ndr.) e all’Autorità sanitaria territoriale competente l’eventuale insorgenza dei sintomi entro otto giorni dalla fine del viaggio;
- L’utilizzo di mascherine per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Taxi e NCC fino a nove posti
In questo caso le Linee guida prescrivono:
- La raccomandazione di installare paratie divisorie tra le file dei sedili;
- Il divieto di far sedere il passeggero vicino al conducente;
- Nelle vetture omologate fino a cinque persone, il divieto di trasportare sui sedili posteriori più di due persone (quest’obbligo non si applica nel caso di persone conviventi);
- Nelle vetture omologate per il trasporto fino a sei o più persone, l’obbligo di trasportare su ogni fila di sedili non più di due persone (quest’obbligo non si applica nel caso di persone conviventi).