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Agevolazioni fiscali per gli artigiani e le piccole imprese di autotrasporto

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4 Luglio 2017 Stampa

fruizione delle agevolazioni fiscali per gli artigiani e le piccole imprese di autotrasporto

È finalmente stato emanato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate che da il via alla fruizione delle agevolazioni fiscali per gli artigiani e le piccole imprese di autotrasporto confermando gli importi dell'anno precedente.

Autotrasportatori, al via le agevolazioni fiscali 2017

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie
particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro.
deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn

Le imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio, possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

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