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Congruità della manodopera: dal 1° marzo parte “l’alert”

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1 Marzo 2023 Stampa

Le procedure di richiesta della verifica di congruità della manodopera, prevedono, dal primo di marzo 2023, l’introduzione di un “alert” automatizzato. Riguarda tutti i lavori pubblici e quelli privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, avviati dopo il primo di marzo. I cantieri in corso o conclusi entro il 28 febbraio 2023, non sono interessati da questa novità dell’alert, pur essendo già tenuti a richiedere la verifica di congruità prima del saldo finale dei lavori.

Come sapete la finalità della verifica di congruità è quella di contrastare l’utilizzo del lavoro irregolare nei cantieri. L’entrata in vigore del D.M. 143 del 25 giugno 2021, ha introdotto l’adempimento per i cantieri avviati dopo il 1 novembre 2021.

Si rimanda alla lettura delle precedenti notizie sul nostro portale (quando serve la verifica di congruità della manodopera, da novembre obbligatoria la verifica di congruità sulla manodopera impiegata nei lavori edili)

Come funziona l’alert automatizzato

Non vi sono modifiche nelle modalità di caricamento dei dati di cantiere, le imprese affidatarie dei lavori dovranno operare come hanno fatto fino ad oggi: dopo la presentazione della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente per territorio, verrà generata una PEC rivolta all’impresa presentatrice, per segnalare che il cantiere è soggetto alla verifica di congruità. Il contenuto della PEC è il cosiddetto “alert”, che ricorda all’impresa affidataria, l’obbligo di dimostrazione della congruità, prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, così come stabilito dalla norma.

La finalità dell’alert consiste nel ricordare e monitorare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, il livello di congruità della manodopera, consentendo così all’impresa affidataria di verificare in corso d’opera, sia per le proprie prestazioni, sia per quelle degli eventuali subappaltatori operanti nel cantiere, la coerenza delle ore lavorate con il costo medio nazionale stabilito nelle tabelle del decreto ministeriale. La tabella, suddivisa per categorie di lavori, sarà oggetto di aggiornamento periodico, sempre con decreto ministeriale.

I nostri uffici stanno applicando da oltre un anno le procedure introdotte dalla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), rese operative tramite la piattaforma dedicata “Edilconnect” e tramite le piattaforme degli “osservatori di cantiere” abilitati presso le Casse edili territoriali.

Rimanendo nell’ambito dei lavori privati, tutte le imprese edili e non, affidatarie principali di lavori, devono attenersi alle disposizioni previste dalle norme e dai regolamenti definiti dal sistema casse edili nazionale. Devono preoccuparsi, inoltre, di applicare correttamente le procedure partendo dal presupposto che, ai fini della congruità, occorre considerare tutte le opere (edili e non) realizzate nel cantiere, che, lo ripetiamo, devono essere pari o superiori a 70.000 euro nel loro complesso.

La DNL che l’impresa, direttamente o per tramite del proprio consulente incaricato, caricherà sulla piattaforma della Cassa Edile, dovrà contenere tutte le informazioni utili ad identificare il cantiere: tutte le imprese o lavoratori autonomi in esso impiegati, il valore complessivo dell’intervento e la comunicazione delle ore lavorate, sulle quali sarà effettuata la verifica. Vale la pena ricordare che la congruità della manodopera terrà conto del solo importo dei lavori “edili”, non considerando l’apporto di manodopera dei soggetti non edili.

La norma consente formalmente anche al committente di poter inoltrare la richiesta, ma, trattandosi di committente privato, questi non è in grado di operare direttamente, per cui, di fatto, l’obbligo di chiedere la verifica rimane in capo all’impresa. L’impresa affidataria che risultasse “non congrua”, avrà 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione, per poter regolarizzare la propria posizione, fornendo le necessarie giustificazioni e versando le somme mancanti fino a concorrenza della differenza riscontrata ai fini della congruità. Trascorso tale periodo, l’eventuale non congruità, qualora non dovesse essere sanata, produrrà un’attestato negativo. La mancata congruità, può essere generata sia da un’irregolarità contrattuale dell’impresa affidataria, che, ad esempio, denunci un numero di ore inferiore alla percentuale indicata nella tabella, ma anche da un’irregolarità indotta da una o più imprese subappaltatrici operanti nel cantiere.

In caso di piccoli scostamenti (fino al 5%) dai minimi tabellari previsti, la cassa edile può comunque rilasciare l’attestato di congruità a fronte di una giustificazione da parte dell’impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della congruità

L’impresa riceve una comunicazione delle cause di irregolarità, dell’importo a debito non saldato, con esito finale negativo e l’inserimento dell’impresa nella BNI (Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari). In questi casi, l’effetto più rilevante potrebbe essere l’emissione di un DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) irregolare, che non consentirà all’impresa di svolgere alcun lavoro per la pubblica amministrazione e nei cantieri privati superiori ai 70.000 euro, in particolare quelli oggetto di benefici fiscali, come il superbonus, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Ricordiamo che nei cantieri interessati da benefici fiscali o contributi pubblici di qualsiasi natura, l’irregolarità del DURC, così come il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 smi), comportano la revoca del contributo e dei benefici stessi, a danno del contribuente beneficiario.

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