L’art. 32-quater del D.L. 77/2021 ha stabilito che gli enti certificatori e i formatori che rilasciano le certificazioni FER sono tenuti a comunicare le informazioni relative alle certificazioni stesse alle CCIAA territorialmente competenti, in modo che i titoli di qualificazione siano inseriti all’interno della visura camerale.
Per dare attuazione a tale disposizione, il Ministero (tramite un decreto attuativo) dovrà fornire le specifiche tecniche dei flussi informativi che permetteranno agli enti certificatori/formatori di comunicare alle CCIAA le informazioni relative alle certificazioni FER, come per quanto già avviene per altre certificazioni o attestazioni (es. ISO, SOA).
Le modalità temporanee di comunicazione dell’attestazione Fer
In attesa del decreto attuativo, Unioncamere Emilia-Romagna, anche tenuto conto della necessità di molte imprese del comparto “Installazione e manutenzione Impianti”, ha individuato una modalità temporanea per comunicare alla CCIAA territorialmente competenti, i dati relativi all’attestazione FER in modo che gli stessi compaiano all’interno della visura camerale.
Le modalità sono differenti che si tratti di imprese individuali o società.
Cos’è il patentino fer?
Il patentino F.E.R. è un attestato che deve essere posseduto dai soggetti, già in possesso dell’abilitazione, che effettuano l’attività di installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (caldaie, camini e stufe a biomasse, sistemi solari in edifici, sistemi geotermici e pompe di calore).