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In vigore il nuovo regolamento sugli appalti pubblici relativi a beni culturali tutelati

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29 Novembre 2017 Stampa

È entrato in vigore l'11 novembre il nuovo Regolamento sugli appalti pubblici relativi ai beni culturali tutelati
Decreto 22 agosto 2017, n. 154  – pubblicato in Gazzetta il 27 ottobre u.s.

Il provvedimento – previsto dall’art. 146, c. 4 del d.lgs. 50/2016, – disciplina le seguenti tipologie di lavori:

a) scavo archeologico, comprese le indagini subacquee;
) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

e va a sostituire il precedente D.M. n. 294/2000 sui requisiti di qualificazione delle imprese che operano nel settore dei beni culturali, nonché le norme del D.P.R. n. 207/2010 relative alla progettazione (articoli da 239 a 248) e alla fase esecutiva dei lavori appartenenti a tale settore (articolo 250), rimaste nel frattempo vigenti.

Numerose le modifiche alla disciplina sulla qualificazione degli operatori economici, tra cui:

– previsione di requisiti "semplificati", per lavori al di sotto dei 150 mila euro [art. 12];

– dimostrazione dell’idoneità tecnica attraverso un totale dei lavori eseguiti ridotto dal 90% al 70% dell’importo della classifica SOA richiesta, senza più necessità di dimostrare l'esecuzione di lavori di punta [art.7, comma 1, lett.b)];

– la possibilità di utilizzo dei Certificati Esecuzione Lavoro diventa temporalmente illimitata, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa [art.7, comma 2];

– in caso di trasferimenti aziendali i requisiti di idoneità tecnica della cedente possono essere trasferiti a condizione che sia "oggetto di trasferimento" anche anche il D.T. che che ha diretto i lavori della cui certificazione la cessionaria intende avvalersi ai fini della qualificazione, e che tale direttore tecnico permanga in tale ruolo per un periodo di almeno tre anni [art.7, comma 3];

– le imprese qualificate nelle categorie OS2A, OS2B e OS25 dimostrano l’adeguata capacità economico finanziaria esclusivamente mediante idonee referenze bancarie [art.9, comma 2];

– l’impresa, ai fini della qualificazione, può utilizzare solo i lavori che ha effettivamente eseguito, anche se come subappaltatrice. Di converso non è consentito all’ appaltatrice utilizzare i lavori affidati in subappalto [art.11, comma 4].

Come anticipato dal Codice, il Regolamento modifica anche i requisiti di qualificazione per i direttori tecnici [art.13]: la direzione tecnica in OG2 deve essere affidata a soggetti iscritti all’albo professionale sez. A degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali.
Viene mantenuta la deroga "salva incarichi" per la qualificazione in cat. OG2, consentendo ai soggetti che svolgevano la funzione di direzione tecnico alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 di conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Ampio spazio anche a progettazione e direzione dei lavori, trattati nel Titolo III del Decreto.

All'art. 23 viene poi regolato che nei «casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro», è previsto l'affidamento dei lavori in via diretta ad una o più imprese, scelte dalla stazione appaltante in base all’articolo 163 del D.Lgs. 50/2016.

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