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Regolamento EUDR: i nuovi obblighi per le imprese

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20 Giugno 2023 Stampa

Il nuovo regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR) entrerà presto in vigore in tutti gli Stati membri dell’Unione europea abrogando definitivamente il Regolamento Legno (EU Timber Regulation del 2010).

Ma quali saranno le conseguenze per le aziende? Cosa dovranno fare coloro che importano, vendono o esportano prodotti derivati ​​dal legno, bovini, soia, olio di palma, caffè, cacao e gomma naturale? In questo articolo scopriremo di più sul nuovo regolamento e capiremo quali nuovi obblighi avranno le aziende che operano nei settori del legno, della carta, dell’arredamento e delle biomasse. Ciò include anche le aziende coinvolte nella filiera forestale del paese, come le imprese boschive e le segherie.

Qual è l’obiettivo del nuovo Regolamento EUDR?

Il nuovo regolamento, chiamato comunemente EUDR, vieterà l’importazione e l’esportazione nell’Unione europea di prodotti che abbiano causato la deforestazione o il degrado delle foreste dopo il 31 dicembre 2020, oppure che siano illegali perché non conformi alle leggi dei paesi in cui sono stati prodotti. La norma riguarda sette materie prime (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno) e molti prodotti derivati da esse. Ci sono due gruppi di aziende interessate da questa norma:

  1. gli operatori che importano o esportano questi prodotti, i quali dovranno fare dei controlli per assicurarsi che siano legali e che ci sia un rischio di deforestazione o degrado forestale basso o insignificante;
  2. i commercianti che acquistano o mettono a disposizione prodotti già presenti sul mercato dell’UE. Questi ultimi possono essere obbligati a fare questi controlli a seconda delle dimensioni della loro azienda. Le grandi imprese devono farli, mentre le micro, piccole e medie imprese (PMI) potrebbero essere esentate.

Secondo la norma EUDR, i commercianti che sono considerati grandi aziende, con più di 250 dipendenti e con un fatturato o un bilancio annuo superiore a 50 o 43 milioni di euro, devono seguire gli stessi obblighi degli operatori e devono fare i controlli necessari.

Entrata in vigore del Regolamento EUDR

il Regolamento EUDR diventerà legge 20 giorni dopo essere stato pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e sarà completamente attuata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 per la maggior parte delle imprese che importano, producono o esportano le materie prime o i prodotti derivati elencati.

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, verrà abrogato il Regolamento Legno (Timber Regulation – Reg. UE 995/2010), che attualmente regola la legalità del legno e dei suoi derivati nel mercato dell’UE. Tuttavia, il Regolamento Legno continuerà a disciplinare per altri tre anni le merci prodotte prima dell’attuazione dell’EUDR.

Il nuovo regolamento includerà anche alcuni prodotti a base di legno che attualmente non sono contemplati dal Regolamento Legno, come il carbone, la carta stampata, le sedie e gli articoli per la cucina.

Per le piccole e micro imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Legno attuale, l’EUDR prevede un periodo di adattamento aggiuntivo di 6 mesi rispetto ai 18 previsti per le altre imprese.

Diligenza obbligatoria e preventiva

L’EUDR, come l’attuale Timber Regulation, si basa sulla dovuta diligenza obbligatoria e preventiva che è tenuto ad eseguire chi immette nel mercato UE, od esporta da esso, prodotti regolamentati. La dovuta diligenza si articola nelle seguenti tre fasi:

  1. Raccogliere informazioni sul prodotto (da cui si acquista, si rivende o si esporta), la posizione geografica dei terreni in cui è stata prodotta la materia prima del prodotto, le leggi vigenti nell’area di produzione e l’assenza di deforestazione o degrado forestale a partire dal 1° gennaio 2021.
  2. Valutare il rischio in base alla complessità della catena di approvvigionamento, alle caratteristiche del paese e della regione di origine del prodotto.
  3. Ridurre eventuali rischi significativi attraverso documentazione aggiuntiva, indagini specifiche e indipendenti condotti da terze parti.

L’azienda dovrà inoltre fornire alle autorità nazionali competenti:

  • i propri dati identificativi;
  • le caratteristiche dei prodotti che desidera mettere sul mercato, rivendere o esportare;
  • le relative quantità e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) per la geolocalizzazione

Queste informazioni saranno parte di una dichiarazione speciale chiamata “dovuta diligenza” che attesterà anche l’assenza o la trascurabilità del rischio di non conformità del prodotto, come valutato dall’azienda attraverso le azioni precedentemente elencate. Questa dichiarazione dovrà essere presentata alle autorità competenti tramite un’interfaccia elettronica fornita dalla Commissione europea, basata sul sistema doganale unico.

Si ricorda che l’autorità competente per l’attuazione della Timber Regulation nel nostro Paese è attualmente rappresentata dal MASAF che si avvale dei Carabinieri Forestali per l’effettuazione degli specifici controlli.

Le aziende possono delegare l’incarico di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza a un rappresentante di fiducia, ma è importante sottolineare che l’azienda rimane totalmente responsabile della conformità del prodotto e della veridicità delle informazioni fornite. Ciò significa che l’azienda sarà anche soggetta a sanzioni nel caso di eventuali non conformità.

Controlli e sanzioni

Il regolamento prevede che le importazioni provenienti da zone ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno soggette a controlli più rigorosi. La Commissione europea classificherà i Paesi del mondo in tre categorie di rischio (alto, standard, basso) per guidare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di semplificare la dovuta diligenza quando si tratta di Paesi a basso rischio.

Secondo l’EUDR, le autorità competenti dovranno controllare almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale dei prodotti regolamentati provenienti da quei Paesi. Per i Paesi a rischio standard, la percentuale di controlli scende al 3%, mentre per quelli a basso rischio si riduce all’1%.

Per quanto riguarda le sanzioni, ogni Stato membro stabilirà i dettagli specifici. Tuttavia, il regolamento stabilisce che l’importo massimo delle sanzioni non dovrebbe essere inferiore al 4% del fatturato dell’azienda non conforme nell’anno finanziario precedente. Ciò può includere anche la confisca delle merci irregolari e il recupero delle spese sostenute dalle autorità competenti durante i controlli. È importante sottolineare che in Italia, la violazione del Regolamento attualmente in vigore può essere sanzionata con multe amministrative fino a un milione di euro e con pene detentive fino a un anno.

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