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Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 4° trimestre 2021

3 minuti di lettura
13 Gennaio 2022 Stampa

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato, sul proprio sito, il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° trimestre 2021 (1 ottobre – 31 dicembre).

Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto può essere presentata entro il 31 gennaio 2022. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli precisa inoltre che l’importo riconosciuto per il 4° trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.

Chi può presentare domanda di rimborso del 4° trimestre 2021

Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 5 o superiori.

A decorrere dal 1 gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.

Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

Vi ricordiamo inoltre che il credito maturato nel 3° trimestre 2021 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Modifiche apportate alle modalità di compilazione della domanda di rimborso

A decorrere dal 1 gennaio 2021 gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi ( i cosiddetti distributori minori), sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo.

Qualora abbia presentato la suddetta comunicazione di attività ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, l’esercente deve compilare nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice identificato).

Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito dell’Agenzia stessa.

Qui il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda.

Infine, ricordiamo che a decorrere dal 1 gennaio 2020, l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019 (il cosiddetto Decreto fiscale), introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Si invita pertanto a prestare la massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.

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