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Al via il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

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1 Agosto 2022 Stampa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) entra a regime. A sbloccare l’impianto legislativo dopo due anni di differimenti (l’originaria data di avvio era prevista nell’agosto 2020), è stato il D.lgs n.83/2022 che ha reso definitivi gli strumenti minimi di cui l’imprenditore deve dotarsi per poter monitorare la propria situazione economico finanziaria. 

Accanto a indici che misurano in modo statico la situazione dell’impresa (applicati su dati effettivamente contabilizzati), la norma prevede per tutte le tipologie d’impresa la misurazione e il monitoraggio prospettico su quelle che sono le entrate e le uscite future, riferite ad un arco temporale di almeno 12 mesi.

Le misure idonee da adottare in impresa

Le misure idonee per prevenire la crisi d’impresa devono quindi consentire all’imprenditore di:

  • Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per 12 mesi successivi e rilevare i segnali d’allarme (vedi art. 3 comma 4);
  • Ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo ed effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (vedi art.13 comma 2) o della Composizione negoziata della crisi d’impresa.

I segnali di allarme da monitorare

Per verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale, i segnali da monitorare, elencati al comma 4 dell’art.3, sono:

  • L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre l’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti  ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso Agenzie delle entrate, INAIL, INPS, Agenzia delle riscossioni.

Inoltre, come previsto dal DL 14/2019, oltre al monitoraggio sulla situazione aziendale è prevista la possibilità di risolvere  in modo extragiudiziale eventuali situazioni di insolvenza dell’impresa attraverso lo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa.

La composizione negoziata

Questo strumento può essere attivato su richiesta del titolare dell’impresa in condizione di squilibrio economico finanziario o patrimoniale, presso la Camera di Commercio territorialmente compente.

L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il test pratico messo a disposizione dalla Camera di commercio aiuta l’imprenditore nella verifica della possibilità di risanamento extragiudiziale della situazione di insolvenza.

Questo esperto (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del Codice Civile) ha il compito di verificare l’attendibilità del piano di risanamento proposto dall’imprenditore e di “agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.

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