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Decreto anticipi e slittamento delle scadenze per il credito d’imposta R&S

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23 Ottobre 2023 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 145/2023, noto anche come “Decreto Anticipi“. Questo provvedimento introduce diverse disposizioni tra cui il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette e il rafforzamento delle procedure relative al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. In questo articolo esaminiamo le principali novità, in attesa della sua conversione in legge.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto

Il Decreto Anticipi contiene un’importante novità per le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro nel periodo d’imposta precedente. Per il solo periodo d’imposta 2023, la scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, anziché entro il 30 novembre:

  • può essere effettuata in un versamento unico entro il 16 gennaio 2024, senza applicazione di interessi.
  • oppure, suddividere il pagamento in 5 rate mensili di uguale importo a partire dal 16 gennaio 2024, con scadenza al 16 di ogni mese. Tuttavia, è importante notare che sugli importi delle rate successive alla prima saranno dovuti interessi al tasso del 4% annuo.

Questa misura di slittamento sembra applicarsi non solo alle imposte dirette ma anche agli acconti delle imposte sostitutive, quali l’imposta sostitutiva per i forfetari, la cedolare secca sugli affitti, l’IVIE e l’IVAFE. Anche se l’agevolazione è limitata all’anno 2023, il Governo sta considerando l’estensione di questa misura agli anni successivi, rendendola applicabile a tutti i contribuenti.

Disposizioni Urgenti per il Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo

L’articolo 5 del Decreto Anticipi apporta modifiche significative alle scadenze relative al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Le nuove disposizioni consentono ai contribuenti di avere più tempo per adempiere ai propri obblighi relativi al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Ecco come sono stati ridefiniti i termini:

  • Richiesta di riversamento: Fino al 30 giugno 2024, è possibile inviare una richiesta all’Agenzia delle Entrate per aderire alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta.
  • Versamento del credito: Entro il 16 dicembre 2024, i contribuenti devono versare l’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, come indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
  • Pagamento rateizzato: Per chi opta per il pagamento in 3 rate, la prima rata scade entro il 16 dicembre 2024, mentre le rate successive dovranno essere pagate entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, con l’applicazione di interessi calcolati al tasso legale.

Queste misure mirano a favorire la regolarizzazione e il rispetto delle disposizioni relative al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, fornendo ai contribuenti maggiore flessibilità nelle procedure di riversamento.

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