Il decreto Aiuto quater, che prevede diverse misure per contrastare la crisi energetica e i rincari sui prezzi del carburante, ha previsto anche l’ulteriore aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit, una tipologia di emolumento retributivo corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti, riportato nella busta paga, in aggiunta alla retribuzione.
La novità del DL Aiuti quater
Pertanto per il periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite complessivo di 3mila euro, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR (euro 258,23).
Tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, stagisti e titolari di borsa di studio).
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (c.d. principio di cassa allargato).