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Le novità del Decreto Sostegni Ter

28 Gennaio 2022 Stampa

Giovedì 27 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto Sostegni ter” (DL n.4/2022). Il provvedimento, atteso da giorni, contiene misure a sostegno delle attività penalizzate dagli ultimi decreti adottati dal governo, ma anche la contestata stretta sulle cessioni dei bonus fiscali, oltre a misure volte a limare gli effetti del caro energia. Vediamo in sintesi le principali novità. 

Misure per le attività chiuse

Il decreto sostegni ter stanzia 20 milioni di euro a favore delle sale da ballo, delle discoteche e dei locali assimilati, chiusi fino a fine gennaio a causa della pandemia. Inoltre per le attività vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, il provvedimento prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e di quelli relativi all’IVA per il mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non è tuttavia previsto alcun rimborso per quanto già versato.

Misure per il commercio al dettaglio

Per quanto riguarda le attività di questo settore penalizzate dalla misure anti Covid, il governo ha stanziato 200 milioni di euro in contributi a fondo perduto (i beneficiari sono le imprese che presentano i seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99).

Il contributo spetta solo alle imprese con un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato nel 2021 pari o superiore al 30% rispetto al 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riparametrato nei seguenti modi:

  • 60%, per i soggetti con ricavi nel 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Per ottenere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare – esclusivamente in via telematica – un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico (MISE), nei termini e secondo le modalità definite da un apposito provvedimento del MISE.

Bonus rimanenze di magazzino

Un’altra misura a sostegno delle imprese commerciali è prevista dall’art. 3 del decreto. Si tratta del credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino, già previsto dal decreto legge cosiddetto “Rilancio” (DL n. 34/2020). Questa misura è pensata per le imprese del settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (codici ATECO 47.51, 47.71, 47.72).

Sostegno ad altre attività economiche

Venti milioni di euro sono poi stanziati per l’intero 2022 a sostegno dei parchi tematici, degli acquari, dei parchi geologici e dei giardini zoologici. Mentre 40 milioni di euro sono destinati alle imprese che svolgono attività identificate dai codici ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 che nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 40% rispetto al fatturato 2019. 

Per le imprese costituite nel 2020, al posto dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Misure per il turismo

Il decreto sostegni ter contiene anche un corposo pacchetto di misure a favore del settore turistico. In particolare viene incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il “Fondo unico nazionale del turismo”. Viene inoltre esteso l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore a 3 mesi. In caso di conversione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi. 

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

Il decreto ripropone anche il cosiddetto “credito d’imposta locazioni” (già contenuto nel DL n. 34/2020). Questa agevolazione spetta:

  • sui canoni versati da gennaio 2022 a marzo 2022;
  • alle imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento dell’anno 2022 (cioè gennaio, febbraio, marzo) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La fruizione del bonus è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, con cui si attesta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per legge. 

Sport

Il decreto sostegni ter contiene anche misure in favore del mondo dello sport. Tra queste, il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive e gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e lo stanziamento di 20 milioni di euro in contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per spese relative a test di diagnosi COVID-19, in favore di società sportive professionistiche e di società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Bonus investimenti 4.0

Il decreto modifica la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0 che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. In particolare, la disposizione prevede che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica (individuati da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze) il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Contenimento dei costi dell’energia elettrica

Il Titolo III del decreto è dedicato alle misure volte a contenere il caro energia. In particolare l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è incaricata di annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Viene poi istituito un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Il credito di imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

In base a questo meccanismo, i soggetti responsabili degli impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020 e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica.

Aiuti di Stato

Il decreto sostegni ter prevede anche che Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, in relazione ai nuovi massimali fissati dalla Commissione europea sulla base del cosiddetto “Temporary Framework“, pubblicati dalla Commissione Europea il 18 novembre 2021.

Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali

Viene infine introdotta una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali relativi agli interventi di efficienza energetica e di recupero edilizio. In particolare viene disposto che, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi (ex articolo 121 del DL n. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del DL n. 34/2020) potranno essere ceduti una sola volta.

Questa limitazione, fortemente criticata dalla nostra associazione, è prevista anche per lo sconto in fattura. I fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.

I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura, possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.

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