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Le novità sul lavoro del Decreto Sostegni bis

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27 Maggio 2021 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Sostegni bis” (D.L n.73/2021) che, per quanto riguarda i temi del lavoro, presenta alcune novità per quanto riguarda la fruizione degli ammortizzatori sociali, i limiti ai licenziamenti e non solo. In questa sintesi analizziamo le principali.

Modifica della NASPI

All’art.38 il provvedimento sospende – fino al 31 dicembre 2021 – l’applicazione della riduzione del 3% mensile, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, dell’indennità di disoccupazione. La sospensione trova applicazione sia per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 sia per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 l’importo delle prestazioni sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, che ne aveva esteso l’applicazione – solo per il 2021 – alle imprese con più di 500 dipendenti (250 in alcuni casi particolari). Il nuovo decreto, all’art.39, estende ora – sempre per il 2021 – alle imprese fino a 100 dipendenti, l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di riduzione oraria (comma 3, art. 41) e l’applicazione dell’indennità di accompagnamento a pensione (cc. 5 e 5-bis, art. 41).

Le novità su cassa integrazione e licenziamenti

L’art.40 prevede un nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga (CIGS), alternativo a quelli per cassa integrazione ordinaria (CIGO) con durata pari a 13 settimane a decorrere dal 1° aprile 2021, previsto dall’art.8, comma 1, del primo Decreto Sostegni.
La durata del trattamento, attivabile con la stipula di un accordo collettivo aziendale dalle imprese che abbiano subito nel primo semestre del 2021 un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, e per i lavoratori in forza al 26 maggio, data di entrata in vigore del decreto, è stabilita in 26 settimane a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre 2021.

Il trattamento in esame è stabilito in misura pari al 70% della retribuzione globale spettante per le ore non prestate, nei limiti in una riduzione media oraria non superiore all’80%, e senza pagamento di contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.

Per le stesse imprese (art.8, comma 1, del primo DL Sostegni), rientranti pertanto nell’area di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19, che una volta scaduto il termine di applicazione delle 13 settimane (30 giugno 2021), a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno fanno richiesta di CIGO ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015, è previsto l’esonero dal contributo addizionale di cui all’art.5 del medesimo decreto 148.

Per queste imprese resta precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per tutta la durata di fruizione del trattamento e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto. La preclusione è valida per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).

Contratto di rioccupazione

L’art.41 introduce, in via sperimentale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, cioè un contratto di lavoro a tempo indeterminato per incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione. Attenzione, questa misura è subordinato all’ok della Commissione Europea sugli aiuti di Stato. Condizione per l’assunzione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi. Al termine del periodo di inserimento le parti possono scegliere se recedere o proseguire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento al datore di lavoro di uno sgravio contributivo totale, per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di importo di 6.000 euro su base annua. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Per fruire dell’esonero contributivo i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  • il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla medesima assunzione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Proroga indennità lavoratori stagionali, del turismo e spettacolo

L’art.42 assicura un’ulteriore indennità di 1.600 euro alle categorie individuate all’art. 10, commi da 1 a 9, del primo Decreto Sostegni.
È prevista inoltre un’indennità di 1.600 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori, che presentano determinati requisiti e che ne facciano domanda entro il 31 luglio 2021. Si tratta in particolare di lavoratori stagionali del settore turistico, lavoratori autonomi privi di P.IVA, ma anche incaricati alle vendite a domicilio. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di particolari requisiti.

Decontribuzione per il settore del turismo e stabilimenti termali

L’art.43 prevede per i settori del turismo e degli stabilimenti termali l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, da fruirsi entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore fruite di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Per le imprese che ricorrono allo sgravio resta precluso fino al 31 dicembre 2021, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91, e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale riassunto a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.

La preclusione opera per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3, L. 604/66).
Inoltre, si prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporta la revoca dell’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Proroga CIGS per cessazione e Fondo sociale per occupazione e formazione

Oltre alla proroga di 6 mesi di CIGS rivolta ad aziende di particolare rilevanza strategica, l’art.45 del decreto prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, con una dotazione pari a 125 milioni di euro per il 2022.

Differimento dei termini dei versamenti contributivi per artigiani e commercianti

L’art.47 prevede lo slittamento al 20 agosto 2021 del versamento della prima rata dei contributi 2021 dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, artigiani e commercianti.

Piano nazionale Scuole dei mestieri

Il decreto, all’art.48, prevede lo stanziamento per il 2021 di 20 milioni di euro per “Scuole dei mestieri”. Il Fondo è destinato all’istituzione da parte delle Regioni di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. Si attende ora un decreto interministeriale, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, che individui i criteri e le modalità di applicazione della misura e l’utilizzo delle risorse del fondo.

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