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Moratoria prestiti e accesso al Fondo di garanzia, le novità del Decreto Sostegni bis

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27 Maggio 2021 Stampa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Sostegni bis” (n.73/2021). Tra le novità più rilevanti il provvedimento – all’art.16 – prevede la proroga della moratoria per PMI e professionisti fino al 31 dicembre 2021, ma solo per la quota capitale e non quindi per gli interessi. Analizziamo in sintesi questa e le altre misure a sostegno della liquidità alle imprese.

Proroga della moratoria per le PMI

Come detto l’art.16 proroga fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall’art.56 comma 2 del cosiddetto “Decreto Cura Italia” (n.18/2020), ma limitatamente alla sola quota capitale. Gli interessi dovranno essere corrisposti ordinariamente. Ricordiamo che per beneficiare di questa nuova proroga (la moratoria era già stata prorogata dal “Decreto Agosto” e dalla Legge di Bilancio 2021 ndr.) i soggetti interessati dovranno far pervenire una comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021. Per questa comunicazione non sono previste forme particolari o ad hoc.
Ricordiamo per dovere di cronaca che la misura in questione dovrà essere autorizzata dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

L’art.13 estende con alcune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia (garanzia SACE ndr.), prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021. Gli interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale superamento delle misure emergenziali anti-Covid, in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato.

Si prevede pertanto un graduale de-potenziamento delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito, per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del cosiddetto “Decreto Liquidità” nonché il ripristino, per le altre forme di garanzia, dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%. Le misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

Garanzia Fondo PMI per progetti R&S

L’art.12 del decreto introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica attraverso il Fondo centrale di Garanzia con lo scopo di raccogliere nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. L’iniziativa implementa lo schema della garanzia per portafogli già sperimentata dal Fondo.

Tassazione capital gain start-up innovative

L’art.14 introduce un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start-up innovative (vedi D.L n.179/2012), o come PMI innovative (vedi D.L n.3/2015), acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale. In particolare è prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

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