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Emergenza Covid: DL Sostegni per il settore Benessere

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26 Marzo 2021 Stampa

Nell’ambito del provvedimento, come da richiesta di Confartigianato, è stato superato il meccanismo dei codici ATECO, estendendo pertanto la  platea dei fruitori del contributo a fondo perduto a tutte le imprese e lavoratori  autonomi che nell’anno 2020 abbiano rilevato un calo di fatturato medio mensile non inferiore al 30% rispetto al 2019

Le misure di maggiore interesse per le imprese del comparto Benessere

L’articolo 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici) prevede uno stanziamento di 11,15 miliardi di euro per il  riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. 

Questa percentuale è fissata al: 

  • 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 euro; 
  • 50% per i soggetti con ricavi tra 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi tra 1 e 5 mln di euro; 
  • 20% per i soggetti con ricavi tra 5 e 10 mln di euro nel periodo d’imposta 2019.

In ogni caso è garantito un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone  fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre è fissato un limite massimo all’importo del contributo pari a 150.000 euro. 

L’articolo 3 (Fondo autonomi e professionisti) ha disposto l’incremento di 1.500 milioni di euro del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti portando quindi la dotazione complessiva per il 2021 a 2.500 milioni di euro. 

La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni  previdenziali dell’Inps che abbiano percepito nel 2019 un reddito complessivo non  superiore a 50.000 euro e subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019. 

Con l’articolo 4 (Proroga del periodo di sospensione della riscossione) è  stato esteso al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).  

Sono considerati validi i versamenti connessi alla rottamazione ter e “Saldo e stralcio” se effettuati integralmente: 

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31  marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; 
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio,  il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. 

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro  risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010  (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che  hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. 

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito  imponibile fino a 30.000 euro. 

L’articolo 5 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione  connessi all’emergenza Covid-19) prevede altresì la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti con partita  IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. 

Taglio oneri in bolletta elettrica per le BT altri usi sono previsti dall’articolo 6, che destina 600 milioni di euro per la riduzione della spesa sostenuta dalle  utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, attraverso  i provvedimenti che ARERA dovrà adottare per intervenire sulle voci della bolletta  interessate per il periodo decorrente dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Anche tale misura, a differenza di quanto previsto a fine 2020, non fa riferimento ai codici ATECO.

In materia di lavoro si segnala la proroga dell’assegno ordinario e della cassa  integrazione in deroga per un periodo pari a 28 settimane, con la relativa assegnazione ai Fondi di solidarietà bilaterale, tra cui il Fondo dell’artigianato (FSBA), di uno stanziamento di 1.100 milioni di euro per l’anno 2021 per l’erogazione dell’assegno ordinario.  

I trattamenti di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 sono invece stati prorogati per un periodo pari a 13 settimane. 

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