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Fatture di fine anno, detrazioni Iva

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16 Dicembre 2019 Stampa

Detrarre l'Iva 

Ai fini della detrazione Iva le modifiche introdotte nell’art. 1 D.P.R. 100/1998 dal D.L. 119/2018, prevedono la possibilità di detrarre immediatamente l’Iva (con retro-imputazione al mese di effettuazione dell’operazione) anche se la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo. Le condizioni sono che la fattura risulti recapitata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che il cessionario/committente la annoti entro tale data.

La detrazione immediata retro imputata non si applica però quando la fattura si riferisce a operazioni effettuate nell'anno precedente, anche se l’eccezione non è molto razionale, in tal caso il momento nal quale è possibile detrarre l’imposta è limitato all’anno di ricezione della fattura. La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,

  • fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva dello stesso mese di gennaio 2020,

  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,

  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Prestare attenzione alle fasi di invio e ricezione

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

Infatti, se il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura equivale alla ricezione della stessa ed è quella a partire dalla quale l’IVA in essa evidenziata diviene detraibile.

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