Il decreto legge Agosto (DL 104/2020), ha introdotto un’ulteriore possibilità di modulazione rateale dei versamenti contributivi.
In particolare è possibile:
– versare il 50% dei contributi sospesi in un’unica soluzione, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– il restante 50% mediante ulteriore rateazione, anche questa senza interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
A questo proposito, mercoledì 9 settembre, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per il versamento a rate del “primo” 50%, che ha come imminente scadenza della prima rata – quella del 16 settembre – e le restanti tre rate il giorno 16 dei successivi mesi (ottobre,novembre, dicembre). L’Istituto si riserva quindi di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di versamento del “restante” 50%.
la possibilità introdotta dal decreto Agosto non rappresenta un obbligo, per cui resta possibile effettuare il versamento dell’intero importo sospeso entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione, o in 4 rate mensili di uguale importo.
Le possibili opzioni
Dai vari “incroci” derivano 4 diverse possibilità di ri-versamento, tutte ugualmente ammissibili:
– versamento in un’unica soluzione di tutti gli importi sospesi, entro il 16 settembre 2020;
– versamento del 50% in data 16 settembre 2020 e rateazione del restante 50% a far data dal 16 gennaio 2021;
– versamento del 100% in 4 rate (16/9, 16/10, 16/11 e 16/12);
– versamento del 50% in 4 rate (16/9, 16/10, 16/11 e 16/12) e rateazione del restante 50% a far data dal 16 gennaio 2021.
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