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Esterometro: operativo dal 1° gennaio 2019

3 minuti di lettura
14 Febbraio 2019 Stampa

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, a fronte della entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica.
’obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali.
’adempimento è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 e la sua introduzione è finalizzata a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni attinenti alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

I soggetti obbligati

Sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica (sia nei confronti di altri soggetti passivi, sia nei confronti di consumatori finali).
In linea generale devono adempiere a tale obbligo (della fatturazione elettronica) i soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio dello Stato italiano.
tal proposito, va evidenziato che non sono considerati come soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

– i soggetti non residenti direttamente identificati (come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 2018;

– i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;

– i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

I soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica (a titolo esemplificativo i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, ossia soggetti con ridotto volume d’affari) sono conseguentemente esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro all’Agenzia delle Entrate.

Obbligo di trasmissione dei dati: esclusioni

Nell’ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.
motivo è evidente: in tale ipotesi, infatti, l’Amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere effettuate.
l’emissione delle fatture elettroniche anche per tale tipologia di operazioni, pertanto, gli operatori economici beneficerebbero dell’esonero dall’invio dell’esterometro (con periodicità mensile).
Attualmente l’esonero dall’obbligo è previsto unicamente per le operazioni attive.
’emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti è ammessa a condizione che nei confronti di tali soggetti sia possibile far avere, previa richiesta, anche una copia cartacea della fattura elettronica.

Termini invio

La comunicazione va presentata con cadenza mensile e la comunicazione relativa a ciascun mese va effettuata entro il mese solare successivo.

Per maggiori informazioni
le sede Lapam più vicina, clicca qui
. 059 893111
 

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