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Crediti d’imposta energia: come chiedere i conteggi al venditore

Il decreto “anti rincari” (DL n.21/2022) prima e il decreto “Aiuti” (DL n.50/2022) poi, hanno introdotto e potenziato i crediti d’imposta per calmierare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale innescati dalla guerra russa in Ucraina.

Gli aiuti previsti – come illustrato nel dettaglio in questa notizia – sono rivolti sia ad imprese energivore e/o gasivore, sia ad imprese non energivore e/o non gasivore.

In particolare per le imprese “non energivore” (dotate cioè di contatori di energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW ndr.) è riconosciuto un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica acquistata e utilizzata nel II trimestre del 2022.

Allo stesso modo, per le imprese “non gasivore” è riconosciuto un credito d’imposta del 25% per l’acquisto  di gas consumato nel II trimestre del 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

La condizionalità per richiedere i bonus

È tuttavia bene ricordare le condizionalità previste dal legislatore per richiedere i crediti d’imposta previsti dai decreti.

Per ciò che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non energivore”, il credito è concesso in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.

Allo stesso modo, per quel che riguarda il bonus riconosciuto alle imprese “non gasivore”, il bonus è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

Come calcolare l’incremento per richiedere il bonus

Per effettuare questi calcoli, il Decreto Aiuti e il Decreto Aiuti bis hanno stabilito che, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

Come effettuare la richiesta al venditore

Per effettuare questa richiesta al venditore, come previsto dalla conversione in legge del DL Aiuti, ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha emanato la delibera n.373/2022. Nella delibera oltre ad essere precisati i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, nonché le sanzioni per gli inadempimenti, vengono definite le modalità di comunicazione tra venditori e imprese.

In particolare ARERA precisa che le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Per fornire un supporto alle imprese nella gestione e nell’invio della pratica al proprio fornitore di energia, alleghiamo un modello di PEC predisposto dal nostro Ufficio Fiscale.

Le tempistiche per l’invio della comunicazione

La nostra associazione si è attivata per ottenere un’estensione delle tempistiche previste dalla delibera ARERA per chiedere al proprio fornitore il calcolo relativo al II trimestre 2022 (c’era tempo sino al 29 agosto ndr.). Alcuni venditori di energia tra cui Enel, Plenitude (ex ENI luce e gas), Sorgenia ed altri, si sono dichiarati disponibili ad evadere le richieste tardive delle imprese associate, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa. Ricordiamo che il credito d’imposta previsto per il II trimestre del 2022 garantirà la possibilità di fruire dell’agevolazione entro il 31 dicembre di quest’anno.

Il Decreto Aiuti bis (di cui si attende la conversione in legge ndr.) ha stabilito l’estensione dei crediti d’imposta al III trimestre 2022, sempre alle condizioni elencate sopra. Anche in questo caso il venditore di energia avrà 60 giorni di tempo dalla conclusione del trimestre. In attesa di una nuova delibera ARERA, è ragionevole ipotizzare dunque che il termine per inviare la richiesta al venditore per il III trimestre dell’anno, scadrà il 29 novembre 2022.

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