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Green pass: alcuni chiarimenti per i datori di lavoro e i loro collaboratori

28 Luglio 2021 Stampa

Il decreto legge n.105/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 luglio stabilisce che, dal prossimo 6 agosto, per accedere ad alcune attività è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (o green pass). La certificazione, come spiegato qui, attesta l’avvenuta somministrazione di almeno una dose di vaccino anti Sars-CoV-2, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore, o la guarigione entro 6 mesi dalla malattia e viene rilasciato secondo le modalità previste dal governo e dalle autorità sanitarie (su app IO, tramite fascicolo sanitario elettronico, attraverso il proprio medico di base, in farmacia, etc). La norma quindi non prevede un obbligo vaccinale per l’accesso alle suddette attività, ma la verifica dei tre requisiti di cui sopra.

Detto ciò è bene chiarire che ad oggi (articolo aggiornato al 6/8/2021 ndr.) gli unici settori in cui è previsto l’obbligo vaccinale per operatori e lavoratori sono quello sanitario e quello scolastico/universitario. In assenza di una legge che impone l’obbligatorierà vaccinale e nell’attesa di ulteriori provvedimenti normativi, vediamo ora di fornire alcuni elementi utili per i datori di lavoro e i loro collaboratori.

Quali attività devono verificare il green pass ai propri clienti?

Come da decreto legge n.105/2021 la verifica del green pass spetta ai gestori o i loro delegati, di attività quali:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici;
  • Aggiungiamo, alla luce di quanto previsto dal cosiddetto “Decreto Riaperture Bis“, feste conseguenti cerimonie civili e religiose, anche al chiuso.

Come si verifica il green pass?

Il titolare dell’attività o il suo delegato devono scaricare l’app per smartphone rilasciata appositamente dal governo “Verifica C19” (qui trovate il nostro articolo dedicato) e, all’ingresso del locale, verificare la certificazione verde degli avventori/clienti. Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. È inoltre facoltà del titolare o del suo delegato richiedere l’esibizione di un documento di identità per un ulteriore verifica.

Qualsiasi lavoratore può richiedere l’esibizione del green pass?

No, non tutti i lavoratori possono richiedere il green pass agli utenti. Soltanto quelli nominati in maniera formale dal datore di lavoro, come previsto dall’art.13 comma 3 del DPCM 17 giugno 2021. Qui sotto e in fondo a questo articolo trovate un modello di delega, elaborato dalla nostra associazione e liberamente scaricabile.

Come trattare i dati del green pass ai fini della privacy

Come chiarito nel DPCM del 17 giugno, che ha definito le modalità di rilascio delle certificazioni verdi, non è previsto a carico del gestore o del suo delegato alcun trattamento ai fini privacy.

I lavoratori delle attività per cui è previsto il green pass sono obbligati a vaccinarsi?

Come dicevamo sopra, ad oggi, gli unici settori in cui è previsto l’obbligo vaccinale sono quello sanitario e scolastico/universitario. Non sono previsti obblighi per altre categorie di lavoratori. La norma sul green pass, lo ripetiamo, non prevede un obbligo vaccinale, ma la verifica dei tre requisiti contenuti nella certificazione verde.
Per garantire la sicurezza nei propri ambienti di lavoro dunque tutte le imprese devono rifarsi ai Protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sottoscritti da governo e parti sociali negli scorsi mesi (qui trovate il nostro articolo dedicato ndr.).

Il datore di lavoro può obbligare i propri collaboratori ad effettuare un tampone?

No, l’obbligatorietà è da escludersi in assenza di una normativa specifica. Anche se alcune aziende strutturate hanno introdotto il test molecolare o sierologico come parte integrante del Protocollo sottoscritto con le proprie rappresentanze sindacali, lo screening rimane sempre e comunque su base volontaria.

Il datore di lavoro può richiedere i green pass ai propri collaboratori?

Ad oggi no. L’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificarne l’idoneità alla “mansione specifica” è il medico competente. Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso dell’interessato, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazione vaccinali (cioè il green pass ndr.)

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