Venerdì 23 luglio è entrato in vigore il Decreto Legge n.105/2021. Con questo provvedimento il governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha stabilito le regole di utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 (o green pass) oltre a fissare nuovi criteri per l’attribuzione delle fasce di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa ndr.) delle Regioni a seconda dell’andamento dei contagi. Vediamo qui in sintesi le principali novità del decreto.
Certificazioni verdi (green pass)
Il decreto stabilisce che, da venerdì 6 agosto, sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto green pass ndr.), cioè il certificato che attesti l’inoculamento – almeno – della prima dose vaccinale anti Sars-CoV-2, o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (che ha una validità di sei mesi ndr.), o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (che ha una validità di 48 ore ndr.).
Questa documentazione sarà richiesta per poter accedere alle seguenti attività:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici;
- Aggiungiamo, alla luce di quanto previsto dal cosiddetto “Decreto Riaperture Bis“, feste conseguenti cerimonie civili e religiose, anche al chiuso.
Qui abbiamo raccolto alcune informazioni utili per i datori di lavoro e i collaboratori di queste attività, mentre in fondo all’articolo trovate in formato scaricabile un cartello da esibire all’ingresso dell’attività.
Come verificare i certificati verdi Covid-19
Per “leggere” le certificazioni verdi il governo ha predisposto un’apposita app, Verfica C19, scaricabile sulla maggior parte degli smartphone in commercio. Qui trovate l’articolo che abbiamo dedicato all’app e a come funziona.
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencati sopra sono tenuti a verificare l’accesso ai propri locali secondo quanto prescritto dal decreto. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Nel comunicato stampa diramato dal governo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, è anche specificato come: “la violazione ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, può comportare la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni”.
Gli spettacoli al chiuso e all’aperto
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, possono svolgersi solo se i posti a sedere sono pre-assegnati e solo se viene assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non sono conviventi, sia per il personale. L’accesso, come specificato sopra, è consentito solo a chi è munito di una delle certificazioni verdi Covid-19. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
Zone e fasce di rischio
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal 1° agosto i due parametri principali saranno:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Quindi le regioni restano in zona bianca se:
l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive o è pari o superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
- oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
Le regioni passano in zona gialla se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100mila abitanti (e si verifica una delle due condizioni elencate sopra ai punti 1 e 2 ndr.).
Se invece l’incidenza dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle seguenti condizioni:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Le regioni passano in zona arancione se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti e contestualmente siano superati i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Infine si entra in zona rossa se l’incidenza dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti e se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.