Le modifiche dei reati penali tributari previste nel DL Fiscale
A mezzo delle modifiche apportate all’articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all’articolo 3, D.Lgs. 74/2000 la pena per l’evasione tramite operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni.
modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall’articolo 4, D.Lgs. 74/2000 che passa a un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. Viene inoltre ridotto l’importo dell’imposta evasa che scende a 100.00 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro.
Nel caso di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni il reato.
Viene introdotta nel caso di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8, D.Lgs. 74/2000, l’ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro, mentre viene elevata a un minimo di 2 anni e a un massimo di 8 la reclusione per evasioni superiori.
L’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 74/200 punito con la reclusione da 3 a 7 anni.
ridotto il limite per il reato di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate che scende, ai sensi dell’articolo 10-bis , D.Lgs. 74/2000 a 100.000 euro.
Parimenti scende a 150.000 euro il limite per il verificarsi del reato di omesso versamento Iva previsto dall’articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000.
Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
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