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Fondo di garanzia: dal 30 giugno stop alle misure straordinarie

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31 Maggio 2022 Stampa

Medicredito Centrale, gestore del Fondo di garanzia per le PMI, ha definito le modalità di graduale uscita dalle misure previste dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti durante i due anni e mezzo di pandemia (DL Liquidità, DL Agosto e DL Energia).

In particolare, con la circolare n.4 del 24 maggio scorso, Mediocredito Centrale specifica che il 30 giungo termina l’applicabilità delle misure introdotte dal cosiddetto Temporary Framework europeo. Più precisamente, potranno continuare a beneficiare del regime derogatorio tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Cosa succede alle richieste successive?

Per tutte le richieste pervenute successivamente a quella data, cioè dal 24 giugno e deliberate dal 1° luglio 2022, verranno applicate le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 all’articolo 1 comma 55, tre cui:

  • importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;
  • ripristino del modello di valutazione;
  • innalzamento delle percentuali di copertura (pari all’80% a fronte di investimenti ndr.);
  • per le imprese di fascia 3, 4, 5 garanzia pari all’80% anche per esigenze diverse dagli investimenti;
  • per le imprese di fascia 1 e 2 garanzia pari al 60%.

Per quanto riguarda la riassicurazione Mediocredito Centrale precisa che:

  • la copertura nella misura dell’80% in favore dei garanti sarà concessa a condizione che la garanzia da questi rilasciata non sia superiore all’80%;
  • la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%;
  • per tutte le casistiche la misura della controgaranzia sarà pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’art.1 lettera ccc del decreto MISE e del MEF del 6 marzo 2017, o pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.

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